|
STATUTO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SARMEDE ART. 1° -
COSTITUZIONE E'
costituita l'associazione “Associazione Pro Loco Sarmede”. L'Associazione
Pro Loco Sarmede è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica,
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro; essa è regolata dal
presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. ART. 2° - SEDE L'associazione
ha sede in Sarmede Piazza Roma, n.5 ART.
3° - COMPETENZA TERRITORIALE Detta Associazione svolge la sua attività
prevalentemente nel Comune di Sarmede. ART.
4° - OGGETTO E SCOPO Gli
scopi che l’Associazione si propone sono: a)
riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico
e culturale della località in giurisdizione; b)
svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo
alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promovendo
le iniziative atte a tutelare,valorizzare e far conoscere i valori
naturali, artistici e culturali del luogo e della zona; c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici,festeggiamenti, d)
favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi
del turismo; e)
favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché salvaguardare il
patrimonio storico, artistico culturale, folcloristico ed ambientale della
Località; f)
sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente; g)
stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera
ed extralberghiera; h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla
conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, controllando
soprattutto l'aspetto delle tariffe, proponendo eventualmente le opportune
modifiche; 1) istituire l'ufficio Informazioni e di assistenza, con svolgimento, nell'ambito dell'ufficio stesso, di eventuali servizi m)
adempiere alle mansioni demandate dalla Regione. ART.
5° - I SOCI L'associazione
Pro Loco Sarmede è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono
aderenti dell'associazione:
I Soci dell'associazione;
I Soci Sostenitori;
I Benemeriti dell'associazione. Sono
Soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della
sua esistenza. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria,
erogano contribuzioni straordinarie. Sono
Benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di
dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. L'adesione
all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto
nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Chi
intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di
Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che
l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservare statuto e
regolamenti. Il
Consiglio Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione
entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si
applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini
giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro
il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego
espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare la
motivazione di detto diniego. Chiunque
aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà
di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa: tale recesso ha
efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il
Consiglio di Amministrazione riceva la notifica della volontà di recesso. In
presenza di gravi motivi (es. per morosità o per indegnità), chiunque
partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione. L'esclusione ha
effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di
esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia
stata deliberata. Nel caso che
l’escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il
collegio dei probiviri di cui al presente statuto: in tal caso l'efficacia della
deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. Possono
essere Soci tutti i cittadini residenti nel Comune ed anche quelli non
residenti. I
Soci hanno diritto:
a) alle pubblicazioni dell'Associazione;
b) a frequentare i
locali dell'Associazione,
c) ad eventuali
facilitazioni in occasione di manifestazioni
promosse ed organizzate dall’Associazione. ART.
6° - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Sono organi dell'Associazione:
ART.
7° - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea
dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una
corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei
quali ha diritto ad un voto. E’
concessa una sola delega per gli impossibilitati ad intervenire a condizioni che
la stessa sia presentata in forma scritta con indicazione del Socio che lo
rappresenta. L’Assemblea
è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria
quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal
Collegio dei Revisori o da almeno un terzo (1/3) degli associati. In
prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in
seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo la prima convocazione, la
validità prescinde dal numero dei presenti. La
convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della Sede almeno 15
giorni prima della data dell'Assemblea. Delle
delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo
della Sede del relativo verbale sottoscritto a cura del Presidente e del
Segretario. L'Assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti: a)
eleggere il Consiglio di Amministrazione; b)
eleggere il Presidente ed il Vice Presidente tra i consiglieri nominati; c)
eleggere il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri; d) approvare annualmente il bilancio preventivo e il
rendiconto economico e finanziario; e) approvare il regolamento interno. L'Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento
dell'associazione. L'Assemblea,
regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue
decisioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i
Soci. L'Assemblea
ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All’Assemblea
prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale annua ed il
Presidente, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce la data,
l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci prima dalla
data fissata. ART.
8° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il
Consiglio di Amministrazione è fondato da dodici (12) membri eletti a votazione
segreta dall'Assemblea dei Soci, da tre (3) membri nominati dal Consiglio di
Amministrazione nella sua prima seduta (membri cooptati) perché ritenute figure
particolarmente necessarie all’idoneo funzionamento nella gestione; da tre (3)
membri nominati dall’Amministrazione Comunale di Sarmede, di cui uno (1) della
minoranza. Viene
auspicata la rappresentanza delle tre frazioni comunali all'interno del
Consiglio di Amministrazione. L'associazione
è quindi amministrata dal Consiglio di Amministrazione che è composto da
diciotto (18) membri. Il
Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti
dieci (10) membri. Le
sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato
dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci iscritti. Il Consiglio di Amministrazione
può essere convocato da un terzo (1/3) dei componenti, su richiesta
motivata. Il
rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere
comunicato entro trenta (30) giorni agli Organi competenti per Legge. Il
Consiglio di Amministrazione si raduna (di norma una volta al mese) ogni
qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due
terzi (2/3) dei componenti il C.d.A. I
Consiglieri che risultassero assenti per tre (3) sedute consecutive, senza
giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione stesso. In
caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio di
Amministrazione, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero
massimo di cinque (5) membri, con i Soci che, secondo i risultati delle
elezioni, seguiranno immediatamente i membri
eletti. Per
la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza
ed il voto favorevole dei membri del Consiglio di Amministrazione. In
caso di parità è determinante il voto del Presidente. Il
Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le
facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge e
dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Stabilisce
altresì gli importi delle quote sociali annuali delle varie categorie di
soci. Spetta
inoltre al C.d.A. l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione dei
bilancio di previsione, con i relativi programmi d'azione, la stesura del conto
consuntivo e della relazione sull'attività svolta. Dalla
nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto; i membri del Consiglio
di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica
tre (3) anni e sono rieleggibili. Delle
riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario. e reso noto al pubblico mediante l'affissione
all'Albo della Pro Loco o del Comune dell'ordine del giorno e della data di
convocazione. ART.
9° - IL PRESIDENTE Il
Presidente è eletto, a votazione segreta, dall’Assemblea dei soci, tra gli
eletti del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre (3) anni e può
essere riconfermato. La
carica e gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento, sarà
sostituito dal Vice Presidente e in mancanza di questo, dal Consigliere più
anziano di età. Il
Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione,
la responsabilità dell’Amministrazione dell'Associazione, la rappresentanza
di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci ed è
assistito dal Segretario-Tesoriere. Il
Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in
via transitoria o permanente. Il
Presidente nomina il Segretario-Tesoriere che può anche non far parte del
Consiglio di Amministrazione. In questo caso non può partecipare alle votazioni
consiliari. ART.
10° - IL VICE-PRESIDENTE Il
Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova
dell'impedimento del Presidente. ART.
11° - IL SEGRETARIO TESORIERE Il
Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea
e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente e il Consiglio di
Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano
necessarie od opportune per il buon funzionamento dell'associazione. Il
Segretario cura altresì la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del
Consiglio di Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'associazione.
Egli
può essere eletto anche al di fuori dei membri del Consiglio di
Amministrazione, in questo caso senza diritto di voto. Il
Segretario svolge altresì mansioni di Tesoriere curando la gestione della
cassa, aggiornando i libri contabili e collaborando con il Consiglio di
Amministrazione nella stesura del rendiconto economico e finanziario e del
bilancio preventivo. La
figura del Segretario-Tesoriere può essere sdoppiata e quindi possono essere
nominati a questi ruoli due persone distinte. Nell’eventualità sarà il
tesoriere che cura la gestione della cassa, aggiornando i libri contabili e
collaborando con il Consiglio di Amministrazione nella stesura del rendiconto
economico e finanziario del bilancio preventivo in concerto con il Presidente ed
il Segretario. ART.
12° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre (3) membri eletti a votazione
segreta ogni tre (3) anni dall'Assemblea dei Soci.
Esso ha il compito di esaminare periodicamente, almeno una volta
all'anno, in qualsiasi momento, la contabilità sociale. I Revisori dei Conti
partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Sono rieleggibili alla scadenza del mandato. ART.
13° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri. Viene eletto
a votazione segreta, ogni tre (3) anni dall'Assemblea dei Soci.
Ha il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo
Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli Soci. I
probiviri sono rieleggibili alla scadenza dei mandato. ART.
14° - ASSUNZIONE DI DIPENDENTI L'Associazione,
ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può
assumere personale, a tempo determinato, mediante deliberazione del Consiglio di
Amministrazione che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione in
osservanza alle normative vigenti. ART.
15° - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE Il
patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti
a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e
privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per
l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: a)
dei versamenti effettuati dai fondatori originari; b)
dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori; c)
da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; d)
dei redditi derivanti dal suo patrimonio; e)
dall'eventuale quota di Imposta di Soggiorno; f)
dai contributi di Enti (Regione, Provincia, A.P.T., Comunità Montane ed
altre associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.); g)
dai contributi da privati; h)
da eventuali donazioni; i)
da proventi di iniziative permanenti ed occasionali; l) da introiti realizzati nello svolgimento della sua
attività. L'adesione
all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento originario. E'
comunque in facoltà degli aderenti all’associazione l'effettuazione di
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità,
fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo
perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di
quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Le
quote o il contributo associativo non sono trasmissibili neppure per causa di
morte e non sono soggetti a rivalutazione. ART.
16° - BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO L'anno
finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere ed approvare il
bilancio preventivo entro il 31 di Gennaio. Il
rendiconto economico e finanziario devono essere approvati dall'Assemblea
ordinaria, ogni anno, entro il mese di marzo.
Essi devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15
giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. ART.
17° - AVANZI DI GESTIONE All'associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge. L'associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente
connesse. ART.
18° - SCIOGLIMENTO Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge. ART.
19° - ISCRIZIONE ALL’ALBO L'Associazione
Pro Loco ha la facoltà di richiedere l’iscrizione all'Albo Pretorio Regionale
secondo le norme della Legge Regionale. ART.
20° - CONSORZI L'Associazione,
al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può
consorziarsi con altre Pro Loco della zona. Il Consorzio ha lo scopo altresì di
favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di
promuovere iniziative e di coordinare e propagandare l’attività nelle località
ove operano le Pro Loco aderenti. ART.
21° - RAPPRESENTANZA REGIONALE L'Associazione
aderisce all'U.N.P.L.I. - Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete -
con diritto di partecipare all'attività ed alle nomine dello stesso. ART.
22° - LEGGE APPLICABILE Per
disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far
riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro uno (1) del Codice
Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro quinto (5°) del Codice
Civile. Sarmede, lì 29 Giugno 1998 |
|
|