STATUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO SARMEDE

ART. 1° - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione “Associazione Pro Loco Sarmede”. L'Associazione Pro Loco Sarmede è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro; essa è regolata dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

 ART. 2° - SEDE

L'associazione ha sede in Sarmede Piazza Roma, n.5

ART. 3° - COMPETENZA TERRITORIALE

Detta Associazione svolge la sua attività prevalentemente nel Comune di Sarmede.

ART. 4° - OGGETTO E SCOPO

Gli scopi che l’Associazione si propone sono:

a) riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località in giurisdizione;

b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promovendo le iniziative atte a tutelare,valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo e della zona;

c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici,festeggiamenti,

d) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi del turismo;

e) favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché salvaguardare il patrimonio storico, artistico culturale, folcloristico ed ambientale della Località;

f) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a

 i) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, controllando soprattutto l'aspetto delle tariffe, proponendo eventualmente le opportune modifiche;

1) istituire l'ufficio Informazioni e di assistenza, con svolgimento, nell'ambito dell'ufficio stesso, di eventuali servizi

m) adempiere alle mansioni demandate dalla Regione.

ART. 5° - I SOCI

L'associazione Pro Loco Sarmede è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono aderenti dell'associazione:           I Soci dell'associazione;

                                                                   I Soci Sostenitori;

                                                                   I Benemeriti dell'associazione.

Sono Soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono Benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservare statuto e regolamenti.

Il Consiglio Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa: tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi (es. per morosità o per indegnità), chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.  L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.  Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio dei probiviri di cui al presente statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Possono essere Soci tutti i cittadini residenti nel Comune ed anche quelli non residenti.

I Soci hanno diritto:   a) alle pubblicazioni dell'Associazione;

                                      b) a frequentare i locali dell'Associazione,

                                      c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni

                                          promosse ed organizzate dall’Associazione.

ART. 6° - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:     

  1.   l'Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio di Amministrazione;

  3. il Presidente;

  4. il Vice Presidente;

  5. il Segretario-Tesoriere;

  6. il Collegio dei Revisori dei Conti;

  7. il Collegio dei Probiviri 

ART. 7° - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

E’ concessa una sola delega per gli impossibilitati ad intervenire a condizioni che la stessa sia presentata in forma scritta con indicazione del Socio che lo rappresenta.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un terzo (1/3) degli associati.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo la prima convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della Sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo della Sede del relativo verbale sottoscritto a cura del Presidente e del Segretario.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a)      eleggere il Consiglio di Amministrazione;

b)      eleggere il Presidente ed il Vice Presidente tra i consiglieri nominati;

c)      eleggere il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

d)   approvare annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;

e)   approvare il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

All’Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale annua ed il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci prima dalla data fissata.

ART. 8° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è fondato da dodici (12) membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci, da tre (3) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta (membri cooptati) perché ritenute figure particolarmente necessarie all’idoneo funzionamento nella gestione; da tre (3) membri nominati dall’Amministrazione Comunale di Sarmede, di cui uno (1) della minoranza.

Viene auspicata la rappresentanza delle tre frazioni comunali all'interno del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione è quindi amministrata dal Consiglio di Amministrazione che è composto da diciotto (18) membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti dieci (10) membri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche.

Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci iscritti.

Il Consiglio di Amministrazione  può essere convocato da un terzo (1/3) dei componenti, su richiesta motivata.

Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta (30) giorni agli Organi competenti per Legge.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna (di norma una volta al mese) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi (2/3) dei componenti il C.d.A.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre (3) sedute consecutive, senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque (5) membri, con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i  membri eletti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza ed il voto favorevole dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge e dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

Stabilisce  altresì gli importi delle quote sociali annuali delle varie categorie di soci.

Spetta inoltre al C.d.A. l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione dei bilancio di previsione, con i relativi programmi d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto; i membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. e reso noto al pubblico mediante l'affissione all'Albo della Pro Loco o del Comune dell'ordine del giorno e della data di convocazione.

ART. 9° - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dall’Assemblea dei soci, tra gli eletti del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica e gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente e in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell’Amministrazione dell'Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci ed è assistito dal Segretario-Tesoriere.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Presidente nomina il Segretario-Tesoriere che può anche non far parte del Consiglio di Amministrazione. In questo caso non può partecipare alle votazioni consiliari.

ART. 10° - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.  Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 11° - IL SEGRETARIO TESORIERE

            Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il buon funzionamento dell'associazione.

Il Segretario cura altresì la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Egli può essere eletto anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, in questo caso senza diritto di voto.

            Il Segretario svolge altresì mansioni di Tesoriere curando la gestione della cassa, aggiornando i libri contabili e collaborando con il Consiglio di Amministrazione nella stesura del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

La figura del Segretario-Tesoriere può essere sdoppiata e quindi possono essere nominati a questi ruoli due persone distinte. Nell’eventualità sarà il tesoriere che cura la gestione della cassa, aggiornando i libri contabili e collaborando con il Consiglio di Amministrazione nella stesura del rendiconto economico e finanziario del bilancio preventivo in concerto con il Presidente ed il Segretario.

ART. 12° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre (3) membri eletti a votazione segreta ogni tre (3) anni dall'Assemblea dei Soci.  Esso ha il compito di esaminare periodicamente, almeno una volta all'anno, in qualsiasi momento, la contabilità sociale. I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART. 13° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri. Viene eletto  a votazione segreta, ogni tre (3) anni dall'Assemblea dei Soci.  Ha il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli Soci.

I probiviri sono rieleggibili alla scadenza dei mandato.

ART. 14° - ASSUNZIONE DI DIPENDENTI

L'Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale, a tempo determinato, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione in osservanza alle normative vigenti.

ART. 15° - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

            Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

a)      dei versamenti effettuati dai fondatori originari;

b)      dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;

c)      da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

d)      dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

e)      dall'eventuale quota di Imposta di Soggiorno;

f)       dai contributi di Enti (Regione, Provincia, A.P.T., Comunità Montane ed altre associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.);

g)      dai contributi da  privati;

h)      da  eventuali donazioni;

i)        da proventi di iniziative permanenti ed occasionali;

l)    da introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.  E' comunque in facoltà degli aderenti all’associazione l'effettuazione di versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili neppure per causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 16° - BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  Il Consiglio di Amministrazione deve redigere ed approvare il bilancio preventivo entro il 31 di Gennaio.

Il rendiconto economico e finanziario devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria, ogni anno, entro il mese di marzo.  Essi devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

ART. 17° - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

ART. 18° - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.  Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19° - ISCRIZIONE ALL’ALBO

L'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l’iscrizione all'Albo Pretorio Regionale secondo le norme della Legge Regionale.

ART. 20° - CONSORZI

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro Loco della zona. Il Consorzio ha lo scopo altresì di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare l’attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

ART. 21° - RAPPRESENTANZA REGIONALE

L'Associazione aderisce all'U.N.P.L.I. - Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete - con diritto di partecipare all'attività ed alle nomine dello stesso.

ART. 22° - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro uno (1) del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro quinto (5°) del Codice Civile.

Sarmede, lì 29 Giugno 1998